Descrizione
La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta. La relativa autorizzazione è rilasciata dal comune ove è prevista la dispersione.
La dispersione in natura può essere effettuata a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi:
- in natura, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
- in aree private, con l'assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene.
La dispersione delle ceneri è comunque vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).