LA GESTIONE FINANZIARIA
56. CRITERI GENERALI
1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.
57. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
3. Il bilancio ed i suoi allegati (relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale) sono redatti in modo tale da consentirne la lettura per piani, programmi e servizi.
4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione del responsabile di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Alla elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati, nonchè, per i centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.
7. Il progetto di bilancio preventivo ed il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.
8. La presentazione al Consiglio degli atti di cui al precedente comma può avvenire tramite la consegna della documentazione al domicilio dei consiglieri.
9. Il progetto di bilancio preventivo è presentato con le modalità di cui al c.8 alle associazioni, associazioni di categoria, cooperative, di interesse locale, ed altri enti definiti dal regolamento, per l'informazione e la consultazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento medesimo.
58. FACOLTA' DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.
2. Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo e presenta allo stesso una relazione annuale.
59. CONTROLLO DI GESTIONE
1. Il Comune dota i propri uffici e servizi degli strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazione e proposta rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.
2. Il regolamento istituisce l'ufficio per il controllo di gestione, al fine di:
a) verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale;
b) rilevare, per ciascuna unità operativa, con periodicità almeno annuale, indici di produttività o di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri e i parametri predeterminati;
c) valutare il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dagli uffici e la qualità dei servizi.
3. Il Consiglio, su proposta della Giunta, approva criteri e parametri per la misurazione di indici di prestazione e ne valuta l'adeguatezza, tenendo conto della diversità delle prestazioni e della qualità dei servizi. Esso può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.
4. I risultati del controllo di gestione, accompagnati da apposita relazione della Giunta, sono messi a disposizione dei revisori dei conti e presentati al Consiglio comunale per l'approvazione insieme al conto consuntivo.
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