PRINCIPI DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA
47. DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è stabilito dal regolamento, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dell'avvio d'ufficio del procedimento.
2. Il Consiglio comunale determina con regolamento:
a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento;
c) i criteri per la individuazione del responsabile della istruttoria;
d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture e opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative, ed ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.
48. TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1. Il termine di cui all'art. 53, comma 1, è portato a conoscenza del pubblico mediante appositi avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento ed è indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.
2. Nel caso che non risulti possibile il rispetto del termine, il responsabile del procedimento è tenuto a dare conto con un proprio atto delle ragioni del ritardo. Tale atto va inserito nel fascicolo del procedimento e una copia di esso viene trasmessa al Difensore civico, ai fini della sua relazione annuale.
49. TRATTAZIONE DELLE PRATICHE
1. Il funzionario responsabile cura l'istruttoria del procedimento in modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia.
2. Le pratiche di un medesimo genere sono trattate e definite secondo l'ordine cronologico di presentazione o comunque di ricevimento della pratica da parte dell'ufficio (data di protocollo).
3. Deroghe all'ordine cronologico di trattazione della pratica possono essere disposte:
a) su proposta motivata del funzionario responsabile, quando risulti necessaria per un più sollecito e razionale disbrigo delle pratiche e, in particolare, quando una pratica richieda una istruttoria particolare e altre, presentate successivamente, siano invece di pronta definizione;
b) dal Sindaco o dall'Assessore competente, per ogni altra ragione di interesse pubblico.
4. Agli stessi principi si attengono gli uffici comunali per i pagamenti dei fornitori, appaltatori, prestatori d'opera e di servizi del Comune.
50. ADEMPIMENTI ISTRUTTORI
1. Il responsabile del procedimento, e l'Amministrazione comunale in generale, richiedono pareri facoltativi e dispongono adempimenti istruttori non obbligatori solo quando lo richiedano motivate esigenze di accertamento o valutazioni di fatti e situazioni.
2. Eventuali richieste di documentazione integrativa sono rivolte al destinatario in unico atto, ove sono rilevate tutte le carenze di documentazione riscontrate.
3. Non possono essere richiesti documenti o comunque elementi informativi di cui l'Amministrazione comunale sia già in possesso.
51. STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE
1. Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante:
a) avviso scritto in ordine all'avvio del procedimento, sempre che, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, e debba essere sostituita da altre forme di pubblicità idonee;
b) audizione del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini, che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi competenti o dei funzionari responsabili del procedimento;
c) esercizio di ogni facoltà comune spettante a coloro che intervengono nel procedimento;
d) comunicazione del provvedimento assunto, nelle forme stabilite per la comunicazione dell'avvio del procedimento.
2. I soggetti legittimati a intervenire nel procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti; di partecipare direttamente o attraverso propri delegati, nei casi e nei modi previsti da regolamento, agli eventuali accertamenti tecnici; di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.
3. Il regolamento fissa le forme ed i tempi dell'intervento tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante.
4. Le disposizioni del presente articolo non precludono l'applicazione delle norme che per provvedimenti particolari assicurano una più forte tutela del contraddittorio, o procedure particolari, anche più onerose per l'amministrazione, a garanzia della partecipazione del cittadino nel procedimento, ovvero forme particolari di comunicazione.
52. ISTRUTTORIA PUBBLICA
1. Il regolamento determina i procedimenti nei quali può e deve essere indetta l'istruttoria pubblica, quale sede di confronto pubblico e contestuale con tutti gli interessati, con particolare riferimento agli atti di pianificazione urbanistica, ai piani di settore, agli atti di pianificazione ed autorizzazione all'esercizio del commercio, agli atti per la realizzazione di opere pubbliche, agli atti di istituzione e regolamentazione dei servizi pubblici locali.
2. Il Consiglio comunale può disporre l'istruttoria pubblica per ogni provvedimento di competenza dell'amministrazione.
53. SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'
1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:
a) lo Statuto;
b) i regolamenti;
c) il bilancio pluriennale;
d) il bilancio comunale e i documenti annessi;
e) i piani urbanistici e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
f) ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del Consiglio o della Giunta comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.
2. I regolamenti diventano esecutivi dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, una volta ottenuta l'approvazione tutoria, se non diversamente disposto dalla legge.
54. DIRITTO DI ACCESSO
1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, Enti, istituzioni da esso dipendenti.
2. Sulla domanda di visione si provvede nell'orario e con le modalità stabilite. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata la immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravi di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.
4. Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.
5. I documenti dell'Archivio Storico del Comune sono consultabili secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.
55. ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE O A SILENZIO ASSENSO
1. Nei casi consentiti dalla legge, il regolamento può prevedere che le attività subordinate al consenso dell'Amministrazione comunale possono essere iniziate, salvi gli ulteriori provvedimenti, sulla base di semplice comunicazione scritta al Comune, quando siano trascorsi i termini stabiliti dal regolamento senza che l'organo o l'ufficio competente abbia comunicato al soggetto medesimo una decisione di divieto o di sospensione per esigenze istruttorie.
2. Nei casi consentiti dalla legge, il regolamento può prevedere che le domande di autorizzazione o di altri provvedimenti facoltizzanti si ritengano accolte, salvi gli ulteriori provvedimenti, dopo che sia trascorso un determinato termine senza che sia stato adottato sulla domanda alcun provvedimento di diniego o di sospensione per esigenze istruttorie.
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