Statuto

LA PARTECIPAZIONE
 
42. PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative, nonchè le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente. A tal fine i portatori di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento con diritto di conoscerne lo stato, di prendere visione degli atti, di presentare memoria scritta e documenti. Le modalità di esercizio saranno disciplinate con regolamento.

3. La partecipazione popolare si realizza anche nella articolazione del Comune in Frazioni secondo le disposizioni stabilite con regolamento.

4. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.


43. STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il Comune prevede e disciplina con regolamento:
assemblee pubbliche finalizzate, assemblee di frazione, incontri con la popolazione promossi dal Sindaco, rapporti con associazioni, categorie, comitati, istituzioni, cooperative presenti sul territorio.


44. CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM.

1. Il Sindaco indice referendum consultivo e propositivo quando lo richiedono n. 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su questioni di rilevanza generale di competenza comunale oppure quando disposto dal Consiglio comunale. La proposta deve essere presentata presso la segreteria generale del Comune da un comitato promotore composto da almeno 5 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.


2. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale;
b) il bilancio preventivo e quello consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
e) gli atti relativi al personale del Comune;
f) i provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
g) argomenti che siano stati oggetto di referendum nel biennio precedente.

3. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.

4. Il giudizio sulla legittimità e ammissibilità della proposta di referendum, che deve precedere la deliberazione di indizione, spetta ad un organo collegiale composto da un legale di fiducia del Comune, dal Difensore civico e dal Segretario comunale.

5. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

6. Il Consiglio comunale deve esprimersi sull'oggetto del referendum nella prima seduta successiva dal suo svolgimento.

7. Non è consentito lo svolgimento di più di due tornate referendarie in un anno e su non più di sei quesiti.

8. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, nè possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

9. Alla consultazione possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali. Forme di consultazione per acquisire il parere di altre categorie di interessati e su problemi particolari possono essere esperite con decisione del consiglio comunale.

10. I referendum saranno considerati validi se alla consultazione avrà partecipato almeno il 50% degli aventi diritto.

11. Il regolamento sul referendum consultivo e propositivo disciplina le procedure per la raccolta delle firme e per lo svolgimento della consultazione e le adeguate forme di pubblicità.


45. PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Gli elettori del Comune, in numero di almeno 15 possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a tre.

2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente corredandole del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonchè dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. L'organo competente sente i rappresentanti dei proponenti entro 15 giorni dalla trasmissione della proposta.

4. Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse è dato atto in apposito verbale.

5. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

6. I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e interrogazioni dirette a promuovere una migliore tutela di interessi individuali e collettivi. Ad essi è data risposta scritta da parte del Sindaco entro i tempi stabiliti per i procedimenti amministrativi.


46. DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico, su denuncia degli interessati e sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti. Esso opera in piena indipendenza ed autonomia, al di fuori di ogni dipendenza gerarchica o funzionale rispetto ad altri organi del Comune.

2. Il comune si serve del Difensore Civico istituito presso la Provincia Autonoma di Trento, stipulando apposita convenzione.
> Preambolo
> I Principi
> Gli organi elettivi
> L'organizzazione
> I servizi pubblici
>

Forme collaborative e associative

> La partecipazione
> Principi dell'azione amministrativa
> La gestione finanziaria
> Disposizioni finali transitorie
> Statuto in formato pdf

 

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