FORME COLLABORATIVE E
ASSOCIATIVE
37. PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con la Comunità montana, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di Comuni.
38. CONVENZIONI
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato con enti locali o soggetti privati di determinate funzioni e servizi che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della LR 4.01.1993, n. 1.
39. PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA
1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale o provinciale è deliberata dalla Giunta comunale previo parere del Consiglio.
40. CONSORZI
1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale od economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.
41. UNIONE DEI COMUNI
1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia e alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.
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