Statuto

I SERVIZI PUBBLICI
 
27. PRINCIPI

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.

2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.

3. Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di autorganizzazione. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.

4. I servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione agli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base ai criteri di efficacia ed efficienza.






28. FORME DELLA GESTIONE

1. I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.

2. La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità, nonchè a termini di apposito regolamento.


29. GESTIONE IN ECONOMIA

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

2. La giunta riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento dell'amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti e loro associazioni.

3. Nella relazione al conto consuntivo i revisori dei conti esprimono rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.


30. SERVIZI IN CONCESSIONE

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiono meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.

2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.

3. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.


31. AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

1. Il Comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.

2. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalentemente carattere imprenditoriale.

3. La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli Organi delle Aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.
32. ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco in base a criteri di documentata esperienza e capacità direttiva ed imprenditoriale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a due e non superiore a sei, nominati dal Sindaco al di fuori del Consiglio comunale, con gli stessi criteri previsti per il Presidente.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio. Esso esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

4. Lo statuto dell'azienda, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dal Consiglio comunale, che ne assicura la coerenza con la legge e con gli atti fondamentali del Comune.


33. ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco nel numero e secondo le regole previste per l'azienda speciale. Essi durano in carica sino al rinnovo del Consiglio ed esercitano le proprie funzioni sino alla nomina dei successori.

2. Il regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione e disciplina la partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi e l'attuazione del loro diritto all'informazione sull'attività dell'istituzione e sull'accesso ai servizi, nonchè le modalità del controllo di gestione.

3. L'istituzione si può avvalere delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali, a mezzo di apposite convenzioni.

4. Sono approvati dal Consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento.


34. REVOCA DEGLI ORGANI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI

1. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Sindaco può revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.


35. EQUILIBRIO DI BILANCIO

1. La gestione finanziaria delle aziende e delle istituzioni persegue l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale.


36. PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI

1. Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.

2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.

3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.

4. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il vice Sindaco o, in caso di impossibilità, un altro componente della Giunta.

5. Sente la Giunta comunale e relaziona al Consiglio sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

6. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.
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Forme collaborative e associative

> La partecipazione
> Principi dell'azione amministrativa
> La gestione finanziaria
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