Statuto

GLI ORGANI ELETTIVI
 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale rappresenta la comunità locale individuandone ed interpretandone gli interessi generali quale organo di indirizzo nonchè di controllo politico amministrativo. Dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti e improrogabili. Esso adotta i regolamenti atti al proprio funzionamento.


4. FUNZIONI

1 Adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.

2. Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, ed esercita su tutte le attività del Comune, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, il controllo politico amministrativo affinchè l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

3. Al fine dell'espressione del controllo politico amministrativo su interventi di particolare rilievo economico, il Consiglio prende in visione proposte e progetti di lavori pubblici, pur già previsti espressamente nel bilancio di previsione.

4. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.

5. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi interni ed esterni alla Comunità locale.

6. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.

7. Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

8. Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 16, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina il rimborso spese.

9. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio può istituire osservatori e si dota di altri strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del revisore dei conti e tenendo conto delle risultanze del controllo di gestione.
Il revisore dei conti può inviare al Consiglio relazioni periodiche indicando direttive e fornendo raccomandazioni.


5. CONSIGLIERI

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Essi rappresentano la Comunità. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.

3. I consiglieri hanno diritto all'accesso agli atti e documenti dell'amministrazione comunale senza limitazione alcuna e sotto la loro responsabilità. In ogni caso per le questioni e gli atti che possono ledere la riservatezza delle persone i consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio. Sono esclusi gli atti riservati per espressa disposizione di legge o per temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.

4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e dalla votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del TULLROC approvato con DPGR 14/10/93, n. 19/L.

5. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.

6. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa da parte dei consiglieri e i diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

7. Le dimissioni dalla carica sono presentate al Sindaco per iscritto. Le dimissioni sono definitive ed irretrattabili sin dal momento della loro presentazione. Il Consiglio provvede alla immediata surrogazione nella prima adunanza successiva.

8. Quando un consigliere risulti assente per tre sedute consecutive il Sindaco richiede adeguategiustificazioni.Qualora nei successivi cinque giorni manchi la risposta, o le giustificazioni risultino inadeguate, il Sindaco propone al Consiglio la pronuncia di decadenza. Nella valutazione della giustificazione si dovrà avere riguardo della normale diligenza del buon cittadino.
9. Ai consiglieri spetta una indennità di presenza per la partecipazione alle sedute nella misura di Lire 40.000.


6. CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

1. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.

2. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

3. Quando un quinto dei consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, ove completa degli atti per l'istruttoria.

4. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili assicurando comunque ai consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.

5. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.

6. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di sette consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni. L'avviso di convocazione della prima seduta può contenere la data di convocazione della seduta di seconda convocazione.

7. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.

8. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che, eventualmente coadiuvato dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

9. Gli Assessori non consiglieri hanno diritto, e su richiesta l'obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.

10. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni, nonchè dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

11. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

12. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.


7. INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco e a ciascun Consigliere.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio, che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle Commissioni permanenti per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.

3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge e lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto e altre speciali maggioranze.

4. Al fine della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

6. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.


8. NOMINE CONSILIARI.

1. Qualora per disposizione di legge o regolamento debba essere nominato un consigliere comunale, il Consiglio procede mediante elezione tra i suoi componenti, senza ulteriori formalità.

2. Nei rimanenti casi, le candidature sono presentate al Sindaco dai Gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, secondo le regole e con le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.


9. GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.

2. Il regolamento può determinare un numero minimo di consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, nonchè le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.

3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.

4. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.


10. COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale può costituire, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella in cui sono stati eletti il Sindaco e la Giunta.

2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, tutti i Gruppi. All'elezione si provvede con voto palese.

3. Ciascuna Commissione elegge il Presidente nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

4. Gli atti e le decisioni delle Commissioni sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del relativo verbale di seduta.

5 Il regolamento determina le disposizioni necessarie al funzionamento delle Commissioni, nonchè la pubblicità dei lavori delle stesse.


11. COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO

1. E' costituita la Commissione Statuto e Regolamento, composta da un rappresentante per ogni Gruppo costituito, con il compito di formulare proposte e pareri sullo Statuto ed il regolamento e di svolgere gli altri compiti ad essa assegnati dal regolamento.


12. COMMISSIONI DI STUDIO ED INDAGINE

1. Il Consiglio comunale può nominare Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. All'atto della nomina viene definito il compito da svolgere e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni speciali con il compito di accertare e valutare fatti e comportamenti riferiti agli organi elettivi o ai responsabili di servizi. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. All'atto della nomina viene definito l'ambito dell'inchiesta e i termini per concluderla e riferire al Consiglio con un parere obbligatorio ma non vincolante. Il regolamento assegna alla Commissione nell'ambito dell'organizzazione comunale, i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.


SINDACO E GIUNTA COMUNALE

13. SINDACO

1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la Comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma presentato ed approvato dal Consiglio, degli indirizzi generali espressi dal Consiglio e delle deliberazioni della Giunta. E' garante della coerenza dell'azione della Giunta rispetto alle linee programmatiche del Consiglio.


14. FUNZIONI

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno. Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative e garantendone l'esercizio effettivo delle funzioni. 

2. Convoca e presiede la Giunta. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.

3. Quando lo richiedano ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria inerenti specifiche attività o servizi.

4. Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

5. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio.


6. Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscano alla competenza della Giunta, o del segretario.

7. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti compreso il potere di ordinanza.

8. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovraintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.


15. DELEGHE

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.


16. VICE SINDACO

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge e dallo Statuto, dal Vice sindaco. E' scelto tra gli assessori interni.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.


17. GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune. Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.

2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede e da numero quattro Assessori.


18. COMPETENZE

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, agli organi del decentramento, al segretario.

2. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

3. Riferisce semestralmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.


19. ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco viene eletto con suffragio universale diretto dagli elettori del Comune secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra i quali anche il Vice Sindaco.

3. Il Sindaco dà comnunicazione dell'avvenuto nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vice Sindaco al Consiglio nella seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

4. Il Sindaco può nominare assessore, sempre entro il numero massimo, due cittadini non Consiglieri, che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere.


20. FUNZIONAMENTO

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.

2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge. Le sedute della Giunta sono segrete.

3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.

4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonchè i responsabili dei servizi e funzionari del Comune ed altre persone che possono fornire elementi utili alle deliberazioni.


21. ASSESSORI

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.

3. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.


22. CESSAZIONE DALLA CARICA.

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
- morte;
- dimissioni;
- revoca;
- decadenza.

2. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro presentazione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessore dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva. Il Sindaco provvederà contemporaneamente alla nomina dei nuovi Assessori.

4. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

5. In caso di dimissioni, o di cessazione dell'Ufficio di Assessore per altra causa, il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.


23. MOZIONE DI SFIDUCIA.

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio approva per appello nominale, una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da alemno 2/5 dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale rappresenta la comunità locale individuandone ed interpretandone gli interessi generali quale organo di indirizzo nonchè di controllo politico amministrativo. Dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti e improrogabili. Esso adotta i regolamenti atti al proprio funzionamento.


4. FUNZIONI

1 Adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.

2. Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, ed esercita su tutte le attività del Comune, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, il controllo politico amministrativo affinchè l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

3. Al fine dell'espressione del controllo politico amministrativo su interventi di particolare rilievo economico, il Consiglio prende in visione proposte e progetti di lavori pubblici, pur già previsti espressamente nel bilancio di previsione.

4. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.

5. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi interni ed esterni alla Comunità locale.

6. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.

7. Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

8. Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 16, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina il rimborso spese.

9. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio può istituire osservatori e si dota di altri strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del revisore dei conti e tenendo conto delle risultanze del controllo di gestione.
Il revisore dei conti può inviare al Consiglio relazioni periodiche indicando direttive e fornendo raccomandazioni.


5. CONSIGLIERI

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Essi rappresentano la Comunità. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.

3. I consiglieri hanno diritto all'accesso agli atti e documenti dell'amministrazione comunale senza limitazione alcuna e sotto la loro responsabilità. In ogni caso per le questioni e gli atti che possono ledere la riservatezza delle persone i consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio. Sono esclusi gli atti riservati per espressa disposizione di legge o per temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.

4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e dalla votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del TULLROC approvato con DPGR 14/10/93, n. 19/L.

5. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.

6. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa da parte dei consiglieri e i diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

7. Le dimissioni dalla carica sono presentate al Sindaco per iscritto. Le dimissioni sono definitive ed irretrattabili sin dal momento della loro presentazione. Il Consiglio provvede alla immediata surrogazione nella prima adunanza successiva.

8. Quando un consigliere risulti assente per tre sedute consecutive il Sindaco richiede adeguategiustificazioni.Qualora nei successivi cinque giorni manchi la risposta, o le giustificazioni risultino inadeguate, il Sindaco propone al Consiglio la pronuncia di decadenza. Nella valutazione della giustificazione si dovrà avere riguardo della normale diligenza del buon cittadino.
9. Ai consiglieri spetta una indennità di presenza per la partecipazione alle sedute nella misura di Lire 40.000.


6. CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

1. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.

2. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

3. Quando un quinto dei consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, ove completa degli atti per l'istruttoria.

4. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili assicurando comunque ai consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.

5. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.

6. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di sette consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni. L'avviso di convocazione della prima seduta può contenere la data di convocazione della seduta di seconda convocazione.

7. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.

8. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che, eventualmente coadiuvato dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

9. Gli Assessori non consiglieri hanno diritto, e su richiesta l'obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.

10. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni, nonchè dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

11. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

12. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.


7. INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco e a ciascun Consigliere.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio, che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle Commissioni permanenti per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.

3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge e lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto e altre speciali maggioranze.

4. Al fine della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

6. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.


8. NOMINE CONSILIARI.

1. Qualora per disposizione di legge o regolamento debba essere nominato un consigliere comunale, il Consiglio procede mediante elezione tra i suoi componenti, senza ulteriori formalità.

2. Nei rimanenti casi, le candidature sono presentate al Sindaco dai Gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, secondo le regole e con le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.


9. GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.

2. Il regolamento può determinare un numero minimo di consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, nonchè le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.

3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.

4. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.


10. COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale può costituire, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella in cui sono stati eletti il Sindaco e la Giunta.

2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, tutti i Gruppi. All'elezione si provvede con voto palese.

3. Ciascuna Commissione elegge il Presidente nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

4. Gli atti e le decisioni delle Commissioni sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del relativo verbale di seduta.

5 Il regolamento determina le disposizioni necessarie al funzionamento delle Commissioni, nonchè la pubblicità dei lavori delle stesse.


11. COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO

1. E' costituita la Commissione Statuto e Regolamento, composta da un rappresentante per ogni Gruppo costituito, con il compito di formulare proposte e pareri sullo Statuto ed il regolamento e di svolgere gli altri compiti ad essa assegnati dal regolamento.


12. COMMISSIONI DI STUDIO ED INDAGINE

1. Il Consiglio comunale può nominare Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. All'atto della nomina viene definito il compito da svolgere e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni speciali con il compito di accertare e valutare fatti e comportamenti riferiti agli organi elettivi o ai responsabili di servizi. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. All'atto della nomina viene definito l'ambito dell'inchiesta e i termini per concluderla e riferire al Consiglio con un parere obbligatorio ma non vincolante. Il regolamento assegna alla Commissione nell'ambito dell'organizzazione comunale, i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.

SINDACO E GIUNTA COMUNALE

13. SINDACO

1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la Comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma presentato ed approvato dal Consiglio, degli indirizzi generali espressi dal Consiglio e delle deliberazioni della Giunta. E' garante della coerenza dell'azione della Giunta rispetto alle linee programmatiche del Consiglio.

14. FUNZIONI

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno. Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative e garantendone l'esercizio effettivo delle funzioni. 

2. Convoca e presiede la Giunta. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.

3. Quando lo richiedano ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria inerenti specifiche attività o servizi.

4. Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

5. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio.

6. Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscano alla competenza della Giunta, o del segretario.

7. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti compreso il potere di ordinanza.

8. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovraintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.


15. DELEGHE

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.

16. VICE SINDACO

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge e dallo Statuto, dal Vice sindaco. E' scelto tra gli assessori interni.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.


17. GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune. Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.

2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede e da numero quattro Assessori.


18. COMPETENZE

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, agli organi del decentramento, al segretario.

2. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

3. Riferisce semestralmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.


19. ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco viene eletto con suffragio universale diretto dagli elettori del Comune secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra i quali anche il Vice Sindaco.

3. Il Sindaco dà comnunicazione dell'avvenuto nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vice Sindaco al Consiglio nella seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

4. Il Sindaco può nominare assessore, sempre entro il numero massimo, due cittadini non Consiglieri, che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere.


20. FUNZIONAMENTO

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.

2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge. Le sedute della Giunta sono segrete.

3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.

4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonchè i responsabili dei servizi e funzionari del Comune ed altre persone che possono fornire elementi utili alle deliberazioni.


21. ASSESSORI

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.

3. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.


22. CESSAZIONE DALLA CARICA.

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
- morte;
- dimissioni;
- revoca;
- decadenza.

2. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro presentazione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessore dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva. Il Sindaco provvederà contemporaneamente alla nomina dei nuovi Assessori.

4. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

5. In caso di dimissioni, o di cessazione dell'Ufficio di Assessore per altra causa, il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.


23. MOZIONE DI SFIDUCIA.

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio approva per appello nominale, una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da alemno 2/5 dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.
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