I PRINCIPI
1. IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE
1. Il Comune è costituito dai territori e dalle Comunità della Val di Peio, comprensivo delle frazioni distribuite nel territorio: Cogolo, Peio, Peio Fonti, Celledizzo, Strombiano, Celentino, Comasine.
2. Confina con il territorio dei Comuni di Ossana, Vermiglio, Ponte di Legno, Santa Caterina Valfurva, Martello, Rabbi.
3. Il capoluogo del Comune è Cogolo. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali, tranne gli uffici di cui il Consiglio comunale potrà deliberare l'istituzione in altre località del territorio.
4. Lo stemma del Comune rappresenta una fonte con acqua in campo argento e doppia vasca oro e rosso, cascatelle d'acqua azzurra.
5. Il gonfalone ha forma di drappo azzurro e giallo con lo stemma comunale contornato dell'iscrizione "De admirando Dei dono".
2. FINALITA'
1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.
3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
4. Concorre e promuove il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione e favorisce la pari opportunità tra donne e uomini.
5. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.
6. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
7. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico della valle e le tradizioni culturali.
8. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
9. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.
10. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso di servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti.
11. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.
12. Concorre nell'ambito delle organizzazioni degli Enti Locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
13. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.
3. INFORMAZIONE DEI CITTADINI
1. Il Comune assicura la più ampia informazione agli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e agli enti ed aziende dipendenti attraverso una pubblicazione informativa e altre iniziative analoghe.
2. Per il raggiungimento di tali scopi:
a) l'accesso agli atti del Comune, delle aziende municipalizzate e delle istituzioni è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento, attraverso gli uffici di competenza;
b) il regolamento disciplina le pubblicazioni ufficiali del Comune e le altre pubblicazioni periodiche, stabilendo i dati e le notizie da inserirvi anche al fine di assicurare la trasparenza in ordine alle conseguenze economico finanziarie delle attività.
3. Il Comune assicura mezzi e strutture per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione.
4. Sarà data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative in materia di diritto all'informazione dei cittadini. Il Comune con le pubblicazioni suddette diffonde notizie su:
a) denominazione ed ubicazione dei servizi e degli uffici;
b) compiti espletati e prestazioni offerte;
c) modalità di accesso.
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